CIRCOLARE 002-2009 DEL 2 MARZO 2009
Il Curatore
fallimentare - per i periodi ante fallimento - è comunque responsabile delle
conseguenze derivanti dagli inadempimenti a lui imputabili
In caso di
fallimento, responsabile della presentazione della dichiarazione dei redditi
per i periodi precedenti la sentenza di fallimento è il curatore - non il
contribuente - il quale subentra nella posizione della società fallita per quanto
riguarda gli obblighi e la determinazione dei debiti d’imposta.
I Giudici della Commissione
tributaria di primo grado di Trento, sentenza n. 56 del 30 dicembre 2008, hanno
ritenuto legittima la sanzione emessa nei confronti del curatore fallimentare. La
controversia traeva origine dalla notifica di un atto di accertamento al
curatore del fallimento di una S.a.s., con cui
l'ufficio gli addebitava il pagamento di 3.873 euro a titolo di sanzione (ai
sensi dell'articolo 5 del Dlgs 471/1997) per aver
omesso di presentare la dichiarazione Iva, per l'anno d'imposta 2004, un
periodo precedente al fallimento, comunque di competenza del curatore se il
fallimento è stato dichiarato entro i termini di scadenza. Contro l'avviso il
curatore stesso aveva proposto ricorso, deducendo che, in caso di fallimento
del debitore, l'ufficio non avrebbe potuto attribuire al medesimo la sanzione
per infedele dichiarazione Iva, non essendo il soggetto passivo d'imposta.
Nel merito si è
espressa
In pratica,
coerentemente con l'orientamento della Cassazione (sentenza 8594/1993), i
giudici tributari hanno evidenziato la piena responsabilità del curatore,
allorquando non provveda ad adempiere puntualmente ai precisi obblighi che gli
derivano dalla legge.
Inoltre, la tesi
del ricorrente in ordine all'inesattezza e incompletezza dei dati dovuta alla
frammentarietà della documentazione reperita che, quindi, non avrebbe avuto senso
inserire in dichiarazione, non ha convinto i giudici, i quali, al contrario,
sottolineano che al curatore incombeva l'onere di predisposizione e di
presentazione della dichiarazione, fedelmente e nei termini stabiliti,
basandosi sui dati e gli elementi rinvenuti. Nel caso concreto, invece,
l'inottemperanza alla legge è direttamente ed esclusivamente addebitabile al
curatore medesimo.