CIRCOLARE 002-2009 DEL 2 MARZO 2009

 

Il Curatore fallimentare - per i periodi ante fallimento - è comunque responsabile delle conseguenze derivanti dagli inadempimenti a lui imputabili

 

In caso di fallimento, responsabile della presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi precedenti la sentenza di fallimento è il curatore - non il contribuente - il quale subentra nella posizione della società fallita per quanto riguarda gli obblighi e la determinazione dei debiti d’imposta.

I Giudici della Commissione tributaria di primo grado di Trento, sentenza n. 56 del 30 dicembre 2008, hanno ritenuto legittima la sanzione emessa nei confronti del curatore fallimentare. La controversia traeva origine dalla notifica di un atto di accertamento al curatore del fallimento di una S.a.s., con cui l'ufficio gli addebitava il pagamento di 3.873 euro a titolo di sanzione (ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 471/1997) per aver omesso di presentare la dichiarazione Iva, per l'anno d'imposta 2004, un periodo precedente al fallimento, comunque di competenza del curatore se il fallimento è stato dichiarato entro i termini di scadenza. Contro l'avviso il curatore stesso aveva proposto ricorso, deducendo che, in caso di fallimento del debitore, l'ufficio non avrebbe potuto attribuire al medesimo la sanzione per infedele dichiarazione Iva, non essendo il soggetto passivo d'imposta.

Nel merito si è espressa la Commissione tributaria di primo grado, che ha rigettato il ricorso. Il curatore - si legge nella sentenza - "pur non essendo soggetto passivo di imposta né del carico tributario, è però responsabile delle conseguenze sanzionatorie derivanti dagli inadempimenti imputabili al suo comportamento. È quindi soggetto passivo delle sanzioni previste nei casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, la cui presentazione incombe a lui personalmente".

In pratica, coerentemente con l'orientamento della Cassazione (sentenza 8594/1993), i giudici tributari hanno evidenziato la piena responsabilità del curatore, allorquando non provveda ad adempiere puntualmente ai precisi obblighi che gli derivano dalla legge.

Inoltre, la tesi del ricorrente in ordine all'inesattezza e incompletezza dei dati dovuta alla frammentarietà della documentazione reperita che, quindi, non avrebbe avuto senso inserire in dichiarazione, non ha convinto i giudici, i quali, al contrario, sottolineano che al curatore incombeva l'onere di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, fedelmente e nei termini stabiliti, basandosi sui dati e gli elementi rinvenuti. Nel caso concreto, invece, l'inottemperanza alla legge è direttamente ed esclusivamente addebitabile al curatore medesimo.